Studio Legale Capoluongo - Sede in Milano - Diritto del lavoro e Privacy

LO STUDIO LEGALE

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STUDIO LEGALE CAPOLUONGO

Via Mario Pagano, 54
20145 - Milano
Tel: 024984315 - Fax: 024981432

L’organizzazione territoriale dello Studio è incentrata sull’ufficio di Milano, via Mario Pagano 54, strategicamente posizionato per favorire sia la Clientela (locale e non) sia i professionisti – trovandosi a poca distanza dal Tribunale (civile, penale ed amministrativo), dalla Commissione Tributaria e dagli altri uffici (es.: C.C.I.A.A., Archivio Notarile etc.). Oltre agli uffici di supporto (Roma per l’area Centro, Napoli e Campobasso per l’area Sud e Isole), lo Studio si avvale di una esteso network, nazionale ed internazionale (in particolare: Spagna, Barcelona/Manresa/Madrid; Inghilterra, U.S.A., New York/Chicago; Brasile, San Paolo; Londra; Francia, Parigi; Irlanda, Dublino; Germania, Munster) di collaboratori e corrispondenti locali, frutto di una lunga selezione fondata sui criteri della professionalità e competenza specifica.
Le lingue estere parlate dai professionisti sono inglese, francese e spagnolo – spesso migliorate attraverso soggiorni nei paesi madrelingua anche per corroborare la relazione con i corrispondenti locali.

Note a sentenza
  • “Sulla presunta natura ob rem dell’obbligazione risarcitoria posta a carico dei singoli condomini per danni cagionati dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio”, nota a Trib. Milano, 11 febbraio 1999, in Responsabilità civile e previdenza, 2000, fasc. 3, pag. 748 e ss.
  • “Vizi della cosa venduta e natura della responsabilità del venditore”, nota a Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2000, n. 639, in I Contratti , n. 10/2000, pag. 903 e ss.
  • “Accreditamento in conto corrente e revocatoria fallimentare”, nota a Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2000, n. 12489, in I Contratti, n. 4/2001, pag. 349 e ss.
  • “Obbligo risarcitorio per danni cagionati da omessa manutenzione di una parte dell’edificio comune soltanto ad alcuni condomini ed efficacia del relativo giudicato” nota a Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2001, n. 1959, in Responsabilità civile e previdenza, 2002, fasc. 1.
  • “La clausola che obbliga il conduttore alla manutenzione ordinaria. La ripartizione dell’onere probatorio nell’imputazione di pagamento”, nota a Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2002, n. 11703, in I Contratti, n.2/2003, pagg. 154 e ss.
  • “Responsabilità del gestore di autostrade nei confronti degli utenti” nota a Cass. civ., sez. III., 13 gennaio 2003, n. 298, in I Contratti, n. 7/2003, 660 e ss.
Voci in Collane di Studi
  • Voce “Azienda coniugale”, in Il diritto di famiglia, trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, 2002.
  • “Il regime di separazione dei beni”, in Manuale del nuovo diritto di famiglia, a cura di G. Cassano, Trento, 2002.
  • “Portierato e pulizia”, in Il condominio, a cura di P. Cendon, Torino, 2004.
  • “La responsabilità della p.a. o dei privati per la gestione delle strade e delle autostrade, in “Codice ipertestuale della responsabilità civile: la R.C. auto”, commentario con Banca dati di giurisprudenza e legislazione, a cura di G. Bonilini, U. Carnevali, M. Confortini. Torino, 2004.
  • “La clausola che obbliga il conduttore alla manutenzione ordinaria. La ripartizione dell’onere probatorio nell’imputazione di pagamento”, nota a Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2002, n. 11703, in I Contratti, n.2/2003, pagg. 154 e ss.
  • Commento all’art. 2049 c.c. (titolo da definire) in “Codice ipertestuale della responsabilità” a cura di G. Bonilini, U. Carnevali, M. Confortini – Collana “I Codici Ipertestuali”, diretta da G. Bonilini e M. Confortini.

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